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Legge sulla promozione degli investimenti (BOI)

Investment Promotion Act B.E. 2520 (1977)

Le informazioni sono verificate e aggiornate mensilmente sulle fonti ufficiali.

In breve

La Legge sulla promozione degli investimenti B.E. 2520 consente al Board of Investment (BOI) di concedere alle società approvate un pacchetto di agevolazioni: il diritto di possedere terreni per il progetto, l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società, riduzioni sui dazi doganali all'importazione, la rimpatriabilità della valuta estera, nonché visti e permessi di lavoro per i professionisti stranieri.

https://www.boi.go.th/english/download/boi_forms/proact_eng.pdf

Section 16: Attività ammissibili al sostegno

Possono beneficiare del sostegno soltanto i settori che il Consiglio ritiene importanti per lo sviluppo economico, sociale o per la sicurezza del Paese: progetti orientati all'esportazione, ad alta intensità di capitale, di manodopera o di servizi, nonché quelli che utilizzano materie prime agricole locali e risorse naturali. L'elenco delle categorie è pubblicato, e il Consiglio ha facoltà di stabilire, modificare o revocare le relative condizioni.

Section 17: Soggetti legittimati a presentare domanda

Il richiedente lo status di soggetto promosso presenta domanda all'Ufficio secondo le regole e i modelli stabiliti, corredandola dalla descrizione del progetto di investimento. Le agevolazioni possono essere ottenute esclusivamente da un soggetto costituito nella forma di società, fondazione o cooperativa, costituito ai sensi della normativa applicabile. La domanda può essere presentata anche prima della registrazione di tale persona giuridica.

Section 18: Criteri di valutazione del progetto

Il progetto deve essere economicamente e tecnologicamente giustificato. Il Consiglio valuta il numero attuale di produttori e la capacità produttiva esistente in rapporto alla domanda, le prospettive di crescita del mercato e della produzione, la quota di capitale locale, di materie prime e di manodopera, il volume di valuta risparmiata o guadagnata, l'idoneità dei processi tecnologici e altri fattori rilevanti.

Section 25: Ingresso di specialisti stranieri e dei loro familiari

In deroga alle ordinarie quote di immigrazione, il soggetto promosso può far entrare lavoratori qualificati e esperti stranieri, nonché i rispettivi coniugi e familiari a carico, nel numero e per i periodi approvati dal Consiglio, anche oltre i limiti e i termini di soggiorno previsti dalla legislazione sull'immigrazione.

Section 26: Permessi di lavoro per il personale approvato

Gli esperti stranieri e i lavoratori qualificati ammessi nell'ambito della promozione (Sections 24 e 25) ottengono un permesso di lavoro per la specifica mansione approvata dal Consiglio, per l'intera durata del soggiorno autorizzato, indipendentemente dalle ordinarie limitazioni previste dalla legge sull'impiego degli stranieri.

Section 27: Diritto del soggetto promosso di possedere terreni

Il soggetto promosso ha diritto di possedere i terreni necessari per lo svolgimento dell'attività approvata, nella misura deliberata dal Consiglio, anche oltre i limiti stabiliti da altre leggi. Qualora un soggetto a controllo straniero cessi o trasferisca l'attività, il terreno deve essere alienato entro un anno, pena la disposizione dello stesso da parte del Direttore Generale del Dipartimento dei Terreni ai sensi del Codice Fondiario.

Section 28: Esenzione dai dazi sui macchinari

Il soggetto promosso è esente dai dazi doganali all'importazione sui macchinari approvati dal Consiglio, a condizione che macchinari di qualità equivalente non siano prodotti in Thailandia in quantità sufficiente a soddisfare le esigenze del progetto. Qualora l'esenzione totale non sia opportuna, il Consiglio può concedere una riduzione parziale del dazio.

Section 30: Riduzione dei dazi sulle materie prime

Ove sussistano le condizioni, il Consiglio può ridurre i dazi doganali all'importazione fino al novanta percento sulle materie prime e sui materiali principali importati per la produzione, la miscelazione o l'assemblaggio nell'ambito del progetto. L'agevolazione è concessa per un periodo massimo di un anno per volta, qualora materiali analoghi non siano disponibili sul mercato locale in quantità sufficiente.

Section 31: Esenzione dall'imposta sul reddito delle società

Il soggetto promosso può essere esente dall'imposta sul reddito delle società sui proventi derivanti dall'attività approvata per un periodo massimo di otto anni dalla data di conseguimento del primo reddito; la durata dipende dal rapporto tra investimenti e capitale (escluso il valore dei terreni e del capitale circolante). Le perdite maturate nel periodo di esenzione sono riportabili in avanti nei cinque anni successivi.

Section 34: Esenzione fiscale sui dividendi

I dividendi distribuiti a valere sugli utili dell'attività promossa cui si applica l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società non sono inclusi nel reddito imponibile del beneficiario per l'intero periodo in cui il soggetto promosso fruisce di tale esenzione fiscale.

Section 35: Agevolazioni supplementari nelle zone di promozione

Per gli investimenti nelle zone designate il Consiglio può concedere agevolazioni supplementari rispetto a quelle ordinarie: riduzione dell'imposta sul reddito delle società del cinquanta percento per un periodo massimo di cinque anni dopo la scadenza del periodo di esenzione, doppia deduzione delle spese per trasporto, elettricità e acqua, nonché deduzione fino al venticinque percento delle spese di installazione o costruzione degli impianti.

Section 36: Agevolazioni per i progetti orientati all'esportazione

Ai fini dello sviluppo delle esportazioni, il Consiglio può esentare dai dazi doganali all'importazione le materie prime destinate alla produzione di beni da esportare e le merci introdotte per la riesportazione, esentare i prodotti dai dazi doganali all'esportazione, nonché consentire una deduzione pari al cinque percento dell'incremento dei proventi da esportazione rispetto all'anno precedente.

Section 37: Trasferimento di valuta all'estero

Il soggetto promosso o l'investitore con residenza all'estero può trasferire all'estero in valuta il capitale di investimento importato e i relativi proventi, i finanziamenti esteri approvati con i relativi interessi e i pagamenti approvati per diritti e servizi di fonte estera. La Banca di Thailandia può limitare temporaneamente i trasferimenti soltanto in caso di grave deficit della bilancia dei pagamenti, nel rispetto dei minimi stabiliti.

Section 43: Garanzia contro la nazionalizzazione

Lo Stato si impegna a non nazionalizzare l'impresa del soggetto promosso. Le garanzie accessorie vietano allo Stato di svolgere attività concorrenti, di monopolizzare la vendita di beni analoghi e di introdurre controlli sui prezzi, salvo nei casi effettivamente necessari per lo sviluppo o la sicurezza nazionale.

Section 47: Diritto garantito all'esportazione

Al soggetto promosso è consentita in qualsiasi momento l'esportazione dei prodotti dell'attività approvata. L'unica eccezione riguarda i casi in cui la restrizione sia effettivamente necessaria per lo sviluppo economico e sociale del Paese o per la tutela della sicurezza nazionale.

Section 54: Revoca dei diritti e delle agevolazioni

Qualora il soggetto promosso violi o non rispetti le condizioni del Consiglio, quest'ultimo ha facoltà di revocare in tutto o in parte i diritti e le agevolazioni concessi, determinandone il termine di decorrenza. In caso di violazione non dolosa, il Consiglio invia previamente un avvertimento scritto assegnando un termine ragionevole per la regolarizzazione, prima di procedere alla revoca delle agevolazioni.