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Legge sull'arbitrato B.E. 2545 (2002)

Arbitration Act B.E. 2545 (2002)

Le informazioni sono verificate e aggiornate mensilmente sulle fonti ufficiali.

In breve

Consente di risolvere le liti in arbitrato privato anziche in tribunale: i lodi, anche esteri secondo la Convenzione di New York, sono eseguibili in Thailandia.

https://tai.coj.go.th/en/content/page/index/id/18869

Section 11: Convenzione arbitrale (forma scritta obbligatoria)

La convenzione arbitrale è l'accordo con cui le parti decidono di devolvere all'arbitrato tutte o alcune controversie sorte o che possano sorgere da un determinato rapporto giuridico (contrattuale o meno). Può consistere in una clausola inserita in un contratto oppure in un accordo autonomo. La convenzione deve essere redatta in forma scritta e sottoscritta dalle parti, ma si considera esistente anche quando risulta da uno scambio di lettere, fax, telegrammi, telex, messaggi con firma elettronica o altra corrispondenza documentabile, oppure quando una parte vi fa riferimento in una domanda o in una difesa e l'altra non la contesta.

Section 14: Obbligo del giudice di rimettere la controversia all'arbitrato

Se una parte propone un'azione giudiziaria in merito a una questione coperta da convenzione arbitrale, l'altra parte può, entro la data o il termine previsti per la presentazione delle proprie difese, chiedere al giudice competente di sospendere il giudizio affinché la controversia sia devoluta all'arbitrato. Effettuata la verifica, il giudice è tenuto a sospendere il giudizio e a rimettere le parti all'arbitrato, a meno che non accerti che la convenzione arbitrale è nulla, inefficace o inattuabile. Nelle more della decisione su tale istanza, il procedimento arbitrale può comunque essere avviato o proseguito.

Sections 17-19: Collegio arbitrale: numero di arbitri, nomina, indipendenza

Il collegio deve essere composto da un numero dispari di arbitri; se le parti hanno concordato un numero pari, tali arbitri nominano congiuntamente un ulteriore arbitro in qualità di presidente, mentre in assenza di accordo sul numero la controversia è decisa da un arbitro unico (Section 17). Le parti possono concordare le modalità di nomina degli arbitri; in caso di inerzia di una parte o degli arbitri entro il termine stabilito, la nomina è effettuata dal giudice competente (Section 18). Ogni arbitro deve essere imparziale e indipendente ed è tenuto a rivelare qualsiasi circostanza idonea a suscitare fondati dubbi sulla sua imparzialità o indipendenza; una parte può ricusare un arbitro per tali ragioni o per mancanza dei requisiti concordati (Section 19).

Section 24: Competenza del collegio arbitrale a decidere sulla propria competenza

Il collegio arbitrale ha il potere di decidere sulla propria competenza, inclusi l'esistenza e la validità della convenzione arbitrale nonché la regolarità della sua costituzione. La clausola compromissoria inserita in un contratto è considerata un accordo autonomo rispetto al resto del contratto; pertanto, la nullità o l'inefficacia del contratto non determina di per sé l'invalidità della clausola compromissoria. L'eccezione di incompetenza del collegio deve essere sollevata, in linea generale, non oltre la presentazione delle difese nel merito; se il collegio, in via preliminare, si dichiara competente, la parte può entro trenta giorni chiedere al giudice competente di pronunciarsi sulla questione.

Sections 25-27: Svolgimento del procedimento arbitrale (parità di trattamento delle parti)

Le parti devono essere trattate in modo paritario e a ciascuna deve essere offerta un'equa opportunità di presentare i propri testimoni, prove e difese (Section 25). In assenza di accordo tra le parti e di una disposizione della legge, il collegio può condurre il procedimento come ritiene opportuno, determina l'ammissibilità e il valore delle prove e può applicare per analogia le norme testimoniali e probatorie del Codice di procedura civile. Le parti possono concordare la sede dell'arbitrato; in mancanza, essa è determinata dal collegio (Section 26); la legge stabilisce inoltre il momento dal quale il procedimento arbitrale si considera iniziato (Section 27).

Sections 37 and 40: Lodo arbitrale e motivi limitati di annullamento

Il lodo deve essere redatto in forma scritta e sottoscritto dal collegio (sono sufficienti le firme della maggioranza, purché sia indicata la ragione dell'assenza di una firma); deve contenere, in linea generale, la motivazione, e una copia è consegnata alle parti (Section 37). L'unico rimedio avverso il lodo consiste nel ricorso al giudice competente per l'annullamento, che deve essere proposto entro novanta giorni dalla ricezione del lodo (Section 40). Il giudice può annullare il lodo soltanto per motivi tassativi: incapacità di una parte; mancanza di efficacia vincolante della convenzione arbitrale; mancata notifica regolare a una parte o impossibilità per essa di esporre le proprie ragioni; eccesso del lodo rispetto all'oggetto devoluto all'arbitrato; composizione del collegio o procedura non conformi all'accordo delle parti o alla legge. Il giudice può altresì agire d'ufficio qualora l'oggetto della controversia non sia arbitrabile o qualora il riconoscimento o l'esecuzione del lodo contrastino con l'ordine pubblico o il buon costume.

Sections 41-43: Riconoscimento ed esecuzione, compresi i lodi stranieri (Convenzione di New York)

Il lodo arbitrale, indipendentemente dal Paese in cui è stato pronunciato, è riconosciuto come vincolante e, su istanza al giudice competente, è portato ad esecuzione; il lodo straniero è eseguito soltanto se rientra in un trattato, in una convenzione o in un accordo internazionale di cui la Thailandia è parte (ad esempio la Convenzione di New York) e nei limiti in cui la Thailandia abbia accettato di essere vincolata (Section 41). La parte che chiede l'esecuzione deve presentare l'istanza entro tre anni dal giorno in cui il lodo è divenuto eseguibile e deve produrre il lodo, la convenzione arbitrale e le relative traduzioni certificate in lingua thailandese (Section 42). Il giudice può rifiutare l'esecuzione soltanto per i motivi che riecheggiano la Convenzione di New York, quali: incapacità di una parte, invalidità della convenzione arbitrale, assenza di regolare notifica, eccesso del lodo rispetto all'oggetto devoluto, irregolare composizione del collegio o del procedimento, oppure il fatto che il lodo non sia ancora divenuto vincolante ovvero sia stato annullato o sospeso nel Paese di origine (Section 43).

Sections 44-45: Limite dell'ordine pubblico e diritto di impugnazione estremamente ristretto

Il giudice è tenuto a rifiutare l'esecuzione del lodo qualora la controversia non sia arbitrabile ai sensi della legge o qualora l'esecuzione contrasti con l'ordine pubblico o il buon costume (Section 44). I provvedimenti o le decisioni emessi in applicazione di questa legge non sono in linea generale impugnabili; il ricorso è ammesso soltanto in casi limitati, ad esempio quando il riconoscimento o l'esecuzione contrastino con l'ordine pubblico o il buon costume, quando il provvedimento contrasti con una legge di ordine pubblico, quando il provvedimento non sia conforme al lodo arbitrale, quando il giudice abbia espresso un'opinione dissenziente, oppure quando si tratti di un provvedimento cautelare (Section 45). Il ricorso ammissibile è proposto dinanzi alla Corte Suprema o alla Corte Suprema Amministrativa.