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Codice Civile e Commerciale - Matrimonio e Regime Patrimoniale tra Coniugi

Civil and Commercial Code, Book V (Family)

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In breve

Il Libro V del Codice Civile e Commerciale della Thailandia disciplina il regime patrimoniale tra coniugi, distinguendo il patrimonio personale (sin suan tua) dal patrimonio coniugale comune (sin somros). Tale distinzione riveste importanza fondamentale nelle transazioni immobiliari: il terreno intestato al coniuge thailandese si presume bene comune, e lo straniero non può detenere una quota di controllo su di esso.

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1465: Regime patrimoniale legale in assenza di convenzione matrimoniale

Qualora i coniugi non abbiano stipulato una specifica convenzione patrimoniale prima della registrazione del matrimonio, i loro rapporti patrimoniali sono disciplinati dalle norme di legge applicabili in via suppletiva. La clausola della convenzione matrimoniale che contrasti con l'ordine pubblico o il buon costume, ovvero che assoggetti i rapporti patrimoniali a una legge straniera, è priva di efficacia giuridica.

1466: Validità formale della convenzione matrimoniale

La convenzione matrimoniale è valida soltanto se le sue condizioni sono iscritte nel registro del matrimonio al momento della relativa registrazione, oppure se è redatta per iscritto, sottoscritta da entrambi i coniugi e da almeno due testimoni, con annotazione nel registro dell'allegazione del documento. Il mancato rispetto di tali formalità comporta la nullità della convenzione.

1467: Modifica della convenzione subordinata all'autorizzazione giudiziale

Dopo la registrazione del matrimonio, la convenzione matrimoniale non può essere modificata autonomamente da nessuno dei coniugi. Qualsiasi modifica successiva è ammessa esclusivamente previa autorizzazione del giudice, a tutela di entrambi i coniugi e dei terzi che abbiano fatto affidamento sulle condizioni originarie della convenzione.

1470: Ripartizione del patrimonio in beni personali e beni comuni

Tutto il patrimonio dei coniugi rientra in una delle due seguenti categorie: il patrimonio personale (sin suan tua), appartenente a un solo coniuge, e il patrimonio coniugale comune (sin somros), appartenente ad entrambi. Tale distinzione costituisce il fondamento di tutte le questioni relative al possesso, alla gestione e alla divisione dei beni.

1471: Patrimonio personale (sin suan tua): definizione

Costituiscono patrimonio personale i beni appartenenti al coniuge prima del matrimonio, gli oggetti di uso personale (abbigliamento, gioielli), gli strumenti professionali adeguati alla sua condizione, nonché i beni acquisiti durante il matrimonio per successione o donazione. Tali beni rimangono di proprietà esclusiva del coniuge cui appartengono.

1472: La sostituzione del bene personale ne conserva la natura

Se un bene personale è venduto, permutato o distrutto, quanto ottenuto in sostituzione mantiene la medesima natura: il nuovo bene o il ricavato della vendita rimangono patrimonio personale. Tale regola di tracciabilità consente al coniuge di preservare il carattere personale dei valori acquisiti prima del matrimonio o al di fuori di esso.

1473: Amministrazione autonoma del patrimonio personale da parte di ciascun coniuge

Ciascun coniuge amministra il proprio patrimonio personale in piena autonomia e ha facoltà di venderlo, darlo in locazione, costituirlo in garanzia o donarlo senza il consenso dell'altro coniuge. L'altro coniuge non ha diritto di voto né pretese automatiche sui beni aventi natura di sin suan tua.

1474: Patrimonio comune (sin somros) e presunzione di comproprietà

Costituiscono patrimonio comune i beni acquistati da ciascuno dei coniugi durante il matrimonio, i beni ricevuti per testamento o in donazione con espressa indicazione del loro carattere comune, nonché i frutti e i proventi del patrimonio personale. In caso di incertezza circa la titolarità di un bene, questo si presume comune.

1475: Diritto a essere indicato come comproprietario del patrimonio comune

Qualora un bene comune sia soggetto a registrazione pubblica (ad esempio un terreno o un veicolo), il coniuge ha diritto di richiedere l'iscrizione del proprio nominativo quale comproprietario. Ciò rende la comproprietà evidente alle autorità e ai soggetti che intrattengono rapporti giuridici aventi a oggetto quel bene.

1476: Atti di straordinaria amministrazione subordinati al consenso di entrambi i coniugi

Gli atti di rilevante amministrazione del patrimonio comune devono essere compiuti congiuntamente dai coniugi ovvero con il consenso dell'altro coniuge. Rientrano in tale categoria: la vendita o l'ipoteca di beni immobili, la locazione per una durata superiore a tre anni, la concessione di prestiti o donazioni, la conclusione di transazioni e la devoluzione di controversie ad arbitri.

1476/1: Modifica delle regole di amministrazione mediante convenzione matrimoniale

I coniugi possono concordare un regime di amministrazione del patrimonio comune diverso dalla regola del consenso congiunto, ma esclusivamente nell'ambito di una valida convenzione matrimoniale. Qualora tale accordo attribuisca a un coniuge poteri più ampi di quelli consentiti dalla legge, si applica in quella parte la regola legale ordinaria.

1480: Annullamento dell'atto compiuto senza il consenso necessario

Se un coniuge compie un atto che richiede il consenso congiunto senza averlo ottenuto, l'altro coniuge può chiedere al giudice l'annullamento dell'atto, qualora non lo abbia successivamente ratificato. Il giudice non pronuncia tuttavia l'annullamento nei confronti del terzo che abbia agito in buona fede e a titolo oneroso.

1482-1483: Necessità familiari e tutela contro una gestione pregiudizievole

Anche quando il patrimonio comune è amministrato da un solo coniuge, l'altro ha facoltà di sostenere le spese ordinarie per la conduzione della casa e le necessità della famiglia, obbligazioni che gravano sia sul patrimonio comune sia su quello personale di entrambi i coniugi. In caso di rischio di grave pregiudizio derivante dalla gestione, il coniuge può chiedere al giudice di inibire l'atto pregiudizievole.

1484: Amministrazione esclusiva o divisione giudiziale del patrimonio comune

Il coniuge può chiedere al giudice il trasferimento della gestione esclusiva del patrimonio comune o la sua divisione, qualora l'altro coniuge arrechi un pregiudizio eccessivo, non provveda al mantenimento della famiglia, divenga insolvente o accumuli debiti eccessivi, ostacoli indebitamente l'amministrazione ovvero metta altrimenti a rischio il patrimonio comune.

1533: Divisione in parti uguali del patrimonio comune in caso di divorzio

Allo scioglimento del matrimonio, il patrimonio comune è diviso in parti uguali tra i coniugi, indipendentemente da chi lo abbia prodotto o a nome di chi sia intestato. Il patrimonio personale non è soggetto a divisione e rimane al coniuge che ne è titolare. La regola della parità delle quote si applica in via suppletiva, salvo diversa disposizione contenuta in una valida convenzione matrimoniale.

thai-spouse-land-acquisition: Terreno acquistato dal coniuge thailandese: dichiarazione di bene personale

Lo straniero non può essere proprietario di terreni, pertanto il terreno intestato al coniuge thailandese si presume patrimonio comune. Ai fini della registrazione dell'acquisto, il Dipartimento Fondiario richiede una dichiarazione congiunta dei coniugi attestante che i fondi costituiscono patrimonio personale del coniuge thailandese, con la conseguenza che il terreno è qualificato come bene personale di quest'ultimo (sin suan tua) e lo straniero non acquisisce alcuna quota di proprietà.

1469: Rilevanza pratica per la pianificazione patrimoniale e successoria

Poiché le donazioni e le successioni rientrano nel patrimonio personale mentre la maggior parte dei beni acquisiti durante il matrimonio costituisce patrimonio comune, una documentazione accurata è di fondamentale importanza. L'indicazione nel testamento o nel contratto di donazione della natura personale o comune del bene, nonché la documentazione della provenienza delle somme impiegate per l'acquisto, determinano direttamente a chi spetterà il bene in caso di divorzio o alla morte del coniuge.