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Legge sulla responsabilità per danni causati da prodotti non sicuri, B.E. 2551 (2008)
Liability for Damage Arising from Unsafe Products Act B.E. 2551 (2008)
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In breve
Produttori e importatori rispondono in modo oggettivo dei prodotti non sicuri, senza prova di colpa: risarcisci danni, sofferenza e fino al doppio come penale.
Definitions: Cosa si intende per prodotto non sicuro e chi è responsabile
Per 'prodotto non sicuro' si intende un prodotto che causa o può causare danno a una persona a seguito di un difetto di fabbricazione, di un difetto di progettazione oppure dell'assenza di avvertenze, istruzioni o informazioni chiare e sufficienti sull'uso e la conservazione corretti, tenuto conto dell'uso normalmente prevedibile del prodotto. I soggetti responsabili (gli 'operatori commerciali') comprendono: il produttore o il committente della produzione, l'importatore che introduce il prodotto in Thailandia, il venditore che non è in grado di indicare il produttore o l'importatore, nonché chiunque abbia apposto sul prodotto il proprio nome, la propria ragione sociale, il proprio marchio o altro segno distintivo in modo tale da apparire come produttore o importatore.
Section 5: Responsabilità oggettiva e solidale degli operatori commerciali
Tutti gli operatori commerciali della catena di fornitura sono solidalmente responsabili per i danni subiti dal danneggiato a causa di un prodotto non sicuro venduto ai consumatori, indipendentemente dal fatto che il danno sia derivato da dolo o da colpa. Si tratta di un regime di responsabilità oggettiva (senza colpa): il danneggiato non è pertanto tenuto a dimostrare che il produttore, l'importatore o il venditore abbiano commesso un errore. In quanto la responsabilità è solidale, il danneggiato può richiedere l'intero importo a qualsiasi operatore commerciale responsabile.
Section 6: Cosa deve provare il danneggiato
Per ottenere ragione in giudizio, al danneggiato è sufficiente provare di aver subito un danno causato da un prodotto dell'operatore commerciale e che il prodotto era utilizzato o conservato in modo ordinario. Il danneggiato non è tenuto a specificare quale tipo di difetto (di fabbricazione, di progettazione o di avvertenza) abbia causato il pregiudizio, né quale operatore commerciale ne sia stato l'autore. Questo onere probatorio ridotto costituisce la tutela fondamentale riconosciuta ai consumatori dalla presente Legge.
Section 7: Eccezioni a disposizione dell'operatore commerciale
L'operatore commerciale può liberarsi dalla responsabilità soltanto provando uno dei motivi di esonero riconosciuti, ad esempio che il prodotto non era in realtà non sicuro, che il danneggiato era già a conoscenza della pericolosità del prodotto, oppure che il danno è derivato da un uso o da una conservazione impropri in violazione delle avvertenze e delle istruzioni chiare debitamente fornite. L'onere di provare tali motivi grava sull'operatore commerciale e non sul consumatore. Qualora l'operatore commerciale non riesca a provare un motivo di esonero, la responsabilità permane.
Section 8: Clausole di esclusione della responsabilità e limitazioni: nullità
Qualsiasi accordo stipulato preventivamente con il consumatore che escluda o limiti la responsabilità dell'operatore commerciale per un prodotto non sicuro è privo di efficacia esecutiva. Analogamente, avvisi, etichette o dichiarazioni volti a escludere o limitare tale responsabilità sono privi di valore legale. Ciò impedisce ai venditori di sottrarsi alla responsabilità mediante clausole scritte in caratteri minuti o cartelli esposti in negozio prima che il danno si verifichi.
Section 11: Danni risarcibili: danno morale e danni punitivi
Oltre al risarcimento previsto dal diritto civile generale per lesioni personali, morte e danni alle cose, il giudice può accordare un indennizzo per il danno morale (dolore, sofferenza, paura, ansia, lutto, vergogna o altri analoghi turbamenti psicologici) del danneggiato, e in caso di decesso il coniuge, i genitori o i figli possono richiedere il risarcimento per le proprie sofferenze psicologiche. Il giudice può altresì riconoscere danni punitivi qualora l'operatore commerciale abbia prodotto, importato o venduto il prodotto pur essendo a conoscenza della sua pericolosità, non ne fosse a conoscenza per colpa grave, oppure ne abbia successivamente appreso la pericolosità senza adottare misure ragionevoli per prevenire il danno. Tali danni punitivi sono limitati a un importo non superiore al doppio del danno effettivo (compensativo).
Section 12: Termine di prescrizione per la proposizione dell'azione
L'azione fondata sulla presente Legge deve essere proposta entro 3 anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza sia del danno subito sia dell'identità dell'operatore commerciale responsabile. In ogni caso, l'azione non può essere proposta oltre 10 anni dalla data di vendita del prodotto. Per i danni derivanti dall'accumulo di sostanze nell'organismo o quando il pregiudizio si manifesta nel tempo, la Legge consente di agire entro 3 anni dal momento in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e dell'operatore commerciale, purché non siano trascorsi più di 10 anni dal giorno in cui il danneggiato ha appreso del pregiudizio.