Queste informazioni sono solo a scopo di riferimento e non costituiscono consulenza legale. Consulta un avvocato abilitato prima di qualsiasi transazione.

Torna alla biblioteca

Trattato di amicizia tra Thailandia e Stati Uniti

Treaty of Amity and Economic Relations (1966)

Le informazioni sono verificate e aggiornate mensilmente sulle fonti ufficiali.

In breve

Il Trattato di amicizia tra Thailandia e Stati Uniti del 1966 riconosce ai cittadini e alle società statunitensi un ampio trattamento nazionale per la titolarità e la gestione di attività imprenditoriali, in condizioni sostanzialmente analoghe a quelle delle imprese thailandesi, ma non abroga il divieto di proprietà fondiaria per gli stranieri e ne esclude alcuni settori riservati.

https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20652/volume-652-i-9345-english.pdf

Art. I: Pace, amicizia e ingresso dei cittadini

Il Trattato sancisce una pace e un'amicizia durature tra i due Stati e consente ai cittadini di ciascun paese di entrare, circolare e risiedere nel territorio dell'altro al fine di svolgere attività commerciali e altre attività lecite, nel rispetto delle norme generali di ordine pubblico, sanità pubblica e sicurezza applicabili agli stranieri.

Art. II: Tutela della persona e accesso alla giustizia

I cittadini di ciascuna parte godono di protezione e sicurezza personale costanti e hanno libero accesso ai tribunali e agli organi amministrativi per la tutela dei propri diritti. Sono loro garantiti un equo processo, la possibilità di avvalersi di un difensore e un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini locali in analoghe situazioni.

Art. III: Libertà di coscienza e libertà personali

Ciascuna parte assicura le libertà personali dei cittadini dell'altra, ivi comprese la libertà di coscienza e di religione, nonché il diritto di raccogliere informazioni, scambiare notizie e partecipare a scambi culturali e scientifici. Tali cittadini non possono essere soggetti a interferenze arbitrarie e conservano le medesime libertà di cui godono i residenti del paese ospitante.

Art. IV: Diritti patrimoniali e tutela dall'espropriazione

I beni dei cittadini e delle società di una parte godono di stabile protezione nel territorio dell'altra. Essi possono essere espropriati solo per finalità di pubblica utilità, senza discriminazioni e a condizione del previo pagamento di un indennizzo equo, effettivo e liberamente trasferibile. I titolari conservano il diritto di contestare l'espropriazione e di essere ascoltati.

Art. IV (lease and use of property): Diritto di locazione e utilizzo degli immobili

I cittadini e le società statunitensi possono prendere in locazione, occupare e utilizzare edifici e terreni per uso abitativo, uffici, magazzini, impianti produttivi e altre esigenze imprenditoriali lecite. Ciò comprende il godimento mediante locazione e accordi analoghi, ma non implica il diritto di piena proprietà fondiaria, che il diritto thailandese continua a riservare ai cittadini della Thailandia.

Art. V: Diritto di esercitare attività imprenditoriali e trattamento nazionale

I cittadini e le società di ciascuna parte possono costituire e gestire imprese commerciali, industriali, finanziarie e di altra natura nel territorio dell'altra parte, nonché costituire società, controllarle e amministrarle. In linea di principio, viene loro accordato un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini e alle società locali, il che consente una partecipazione maggioritaria statunitense altrimenti non accessibile agli stranieri.

Art. V (reserved sectors): Settori riservati esclusi dal trattamento nazionale

Il trattamento nazionale non si applica a determinati ambiti che ciascuno Stato può riservare ai propri cittadini. Per la Thailandia rientrano in tale categoria: le comunicazioni, i trasporti, le funzioni fiduciarie e alcune funzioni bancarie (raccolta del risparmio), la proprietà fondiaria, lo sfruttamento dei terreni e delle risorse naturali, nonché il commercio interno di prodotti agricoli locali. Le società statunitensi non possono invocare il Trattato per operare in questi settori.

Art. V (land ownership bar): Mantenimento del divieto di proprietà fondiaria

Il Trattato non esonera dal divieto di proprietà fondiaria per gli stranieri previsto dal Codice fondiario thailandese (in particolare dall'articolo 86). Una società a partecipazione maggioritaria statunitense operante in base al Trattato è comunque considerata straniera ai fini della proprietà fondiaria; pertanto, agli investitori statunitensi rimangono accessibili la locazione, l'usufrutto, il diritto di superficie o l'acquisto di unità immobiliari nei limiti della quota riservata agli stranieri.

Art. VI: Tassazione senza discriminazioni

Ciascuna parte si impegna a non assoggettare i cittadini e le società dell'altra a imposte, tributi e obblighi correlati più gravosi di quelli applicati ai propri cittadini e alle proprie società in condizioni comparabili. La tassazione deve essere commisurata ai redditi o alle attività effettivamente connessi al paese e deve seguire regole non discriminatorie di applicazione generale.

Art. VII: Trasferimento di fondi e controllo valutario

Ciascuna parte consente ai cittadini e alle società dell'altra di trasferire fondi, compresi utili, capitali e proventi da cessioni, da e verso il paese. Lo Stato può mantenere restrizioni valutarie solo nella misura strettamente necessaria a tutelare le riserve monetarie e la stabilità economica, applicandole in modo equo e senza discriminazioni ingiustificate.

Art. VIII: Merci, commercio e clausola della nazione più favorita

Negli scambi commerciali e nella circolazione di merci tra i due paesi, ciascuna parte accorda in linea di principio il trattamento della nazione più favorita: i vantaggi concessi a qualsiasi paese terzo si estendono automaticamente all'altra parte. Ciò riguarda i dazi doganali, i diritti e le norme che incidono sulle importazioni, le esportazioni e la circolazione interna delle merci.

Art. IX: Non discriminazione e regolamentazione ragionevole

Al di là delle garanzie specifiche, ciascuna parte si impegna a trattare i cittadini, le società, le merci e le navi dell'altra in modo ragionevole e senza discriminazioni arbitrarie o ingiustificate. La regolamentazione consentita delle attività imprenditoriali e dei settori riservati deve essere applicata in buona fede e non può costituire un mezzo surrettizio per eludere le tutele previste dal Trattato.

Art. X (definitions): Definizione di cittadini e società

Il Trattato definisce la cerchia dei beneficiari: sono considerati cittadini le persone fisiche aventi la cittadinanza di uno dei due Stati, mentre per società si intendono gli enti giuridici (società di capitali, società di persone e associazioni) regolarmente costituiti ai sensi della legislazione di una delle parti. Il diritto alla protezione garantita dal Trattato dipende dall'effettiva titolarità e dal controllo statunitense, per cui le autorità thailandesi richiedono la documentazione delle relative quote.

Amity registration (practice): Certificazione e certificato di attività commerciale straniera

Per beneficiare concretamente dei vantaggi del Trattato, la società si registra in Thailandia, ottiene la conferma della propria partecipazione statunitense tramite il servizio commerciale degli Stati Uniti e rilascia successivamente il certificato di attività commerciale straniera presso il Ministero del Commercio. Ciò consente alla società a partecipazione maggioritaria statunitense di operare in deroga a molte delle restrizioni previste dalla Legge sulle attività commerciali degli stranieri, ma mai nei settori riservati.

Art. XII-XIV: Entrata in vigore, durata e recesso

Gli articoli finali disciplinano le modalità di entrata in vigore del Trattato a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica, stabiliscono la durata iniziale e le modalità di rinnovo, nonché consentono a ciascuna parte di recedere mediante notifica scritta allo scadere del periodo previsto. Tali disposizioni assicurano la stabilità a lungo termine dell'accordo, lasciando a ciascuno Stato una via d'uscita legittima.