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Codice Civile e Commerciale - Usufrutto
Civil and Commercial Code ss.1417-1428
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In breve
Gli articoli 1417-1428 del Codice Civile e Commerciale della Thailandia disciplinano l'usufrutto, un diritto reale soggetto a registrazione che consente al titolare di possedere, usare e percepire i frutti di un fondo o di un edificio altrui a vita oppure per un periodo non superiore a trent'anni, strumento spesso utilizzato per tutelare il coniuge straniero.
1417: Contenuto del diritto di usufrutto
L'usufrutto è un diritto reale su bene immobile che attribuisce al titolare la facoltà di possedere il bene, utilizzarlo, percepirne i frutti e i proventi nonché amministrarlo. Qualora sul fondo siano presenti foreste, miniere o cave, l'usufruttuario ha altresì il diritto di procedere alla loro coltivazione e di estrarne le risorse.
1418: Durata: vita intera o massimo trent'anni
L'usufrutto può essere costituito a vita oppure per una durata concordata tra le parti. L'usufrutto a tempo determinato non può eccedere trent'anni; qualora venga pattuita una durata maggiore, questa si riduce automaticamente a trent'anni, fermo restando che il diritto può essere rinnovato per ulteriori periodi fino a trent'anni ciascuno. In assenza di indicazione della durata, il diritto si intende costituito a vita.
1419: Perimento o espropriazione del bene
Se il bene perisce e non viene corrisposta alcuna indennità, il proprietario non è obbligato a ripristinarlo; tuttavia, qualora il ripristino avvenga, l'usufrutto rinasce nella misura corrispondente. In caso di corresponsione di un'indennità, le parti sono tenute a ripristinare il bene nei limiti della somma ricevuta; qualora il ripristino risulti impossibile, il diritto si estingue e le somme vengono ripartite proporzionalmente alle perdite subite da ciascuna parte.
1420: Restituzione del bene alla cessazione del diritto
Alla cessazione dell'usufrutto il titolare è obbligato a restituire il bene al proprietario. Egli risponde del perimento o del deterioramento del valore imputabili a sua colpa, è tenuto a risarcire quanto indebitamente consumato e può compensare il deficit in denaro, ma non risponde del normale deterioramento derivante dall'uso quotidiano conforme alla destinazione del bene.
1421: Standard di diligenza
Nell'esercizio dell'usufrutto il titolare è tenuto a curare il bene con la stessa diligenza che un uomo ragionevole userebbe nei confronti dei propri beni. Tale standard costituisce il parametro di riferimento nella successiva valutazione di eventuali pretese risarcitorie per negligenza o cattiva gestione del bene.
1422: Trasferimento dell'esercizio del diritto a terzi
Salvo diversa pattuizione, il titolare può trasferire l'esercizio dell'usufrutto a un terzo, ad esempio concedendo il bene in locazione. In tal caso l'usufruttuario originario mantiene la propria responsabilità nei confronti del proprietario, il quale può avanzare pretese direttamente nei confronti di chi esercita concretamente il diritto, incluso il conduttore.
1423: Diritto del proprietario di opporsi e richiedere garanzie
Il proprietario ha il diritto di opporsi a qualsiasi utilizzo illegittimo o scorretto del bene e, qualora i propri interessi siano minacciati, di esigere la prestazione di idonee garanzie. Se il titolare si rifiuta di prestarle o continua a utilizzare il bene in modo non conforme, il giudice può sospendere l'esercizio del diritto e nominare un amministratore incaricato di gestire il bene.
1424: Manutenzione ordinaria e riparazioni
Il titolare è obbligato a conservare la sostanza del bene e a provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria e alle riparazioni di lieve entità. Qualora si rendano necessarie riparazioni straordinarie o misure di protezione del bene, egli deve darne tempestiva comunicazione al proprietario e consentire l'esecuzione dei lavori necessari.
1425: Spese straordinarie
Le spese di carattere straordinario o in conto capitale sono a carico del proprietario. Per farvi fronte, il proprietario ha facoltà di alienare una parte del bene, salvo che il titolare preferisca anticipare le somme necessarie; in tal caso non maturano interessi, ma le somme versate vengono restituite alla cessazione dell'usufrutto.
1426: Imposte, tributi e interessi sui debiti
Per tutta la durata dell'usufrutto il titolare sostiene le spese correnti di gestione, corrisponde le imposte e i tributi pubblici gravanti sul bene e copre gli interessi sui debiti da esso garantiti. Tali obblighi sono correlati al periodo in cui il titolare fruisce concretamente del bene e dei suoi proventi.
1427: Assicurazione su richiesta del proprietario
Su richiesta del proprietario, il titolare è obbligato ad assicurare il bene contro la perdita a favore del proprietario stesso. Qualora la copertura assicurativa sia già in essere, il titolare è tenuto a rinnovare la polizza alla scadenza. L'obbligo di pagamento dei premi assicurativi grava sul titolare per tutta la durata dell'usufrutto.
1428: Termine annuale per la proposizione delle pretese
Le pretese tra il proprietario e il titolare (o il soggetto al quale è stato trasferito l'esercizio del diritto) derivanti dall'usufrutto devono essere proposte entro un anno dalla cessazione del diritto. Tale termine abbreviato comprende, in particolare, le pretese relative alla restituzione del bene, al risarcimento del danno e al rimborso delle spese.
registration-land-office: Registrazione presso l'Ufficio Fondiario
Affinché produca effetti nei confronti dei terzi e gravi pienamente sul fondo, l'usufrutto su immobile dotato di titolo deve essere registrato presso il Dipartimento Fondiario, con annotazione sul documento di proprietà (chanot). Un accordo non registrato può vincolare le parti sul piano personale, ma non crea un diritto reale tutelato sul bene.
foreign-spouse-protection: Usufrutto a tutela del coniuge straniero
Poiché gli stranieri non possono essere proprietari di terreni, il proprietario thailandese (spesso il coniuge) può concedere al partner straniero un usufrutto vitalizio registrato. Tale strumento attribuisce il diritto di abitare l'immobile, di utilizzarlo e di percepirne i proventi per tutta la vita, conservando la propria efficacia anche in caso di vendita del fondo. Si tratta di un diritto personale che si estingue con la morte del titolare e non è trasmissibile in via ereditaria.