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Legge sulle relazioni di lavoro B.E. 2518 (1975)

Labour Relations Act B.E. 2518 (1975)

Le informazioni sono verificate e aggiornate mensilmente sulle fonti ufficiali.

In breve

Regola le relazioni collettive: sindacati, rivendicazioni, conflitti, scioperi e serrate, e vieta le pratiche sleali. Il quadro per chi assume o lavora con contratto thai.

http://web.krisdika.go.th/data//document/ext809/809950_0001.pdf

Sections 10-12: Accordo sulle condizioni di lavoro

In ogni luogo di lavoro che occupi venti o più lavoratori deve essere stipulato un accordo scritto sulle condizioni di lavoro. Tale accordo deve disciplinare le condizioni di impiego, i giorni e gli orari di lavoro, la retribuzione, i benefici sociali, la cessazione del rapporto di lavoro, le procedure per la presentazione di istanze da parte dei lavoratori e le modalità di modifica o rinnovo dell'accordo stesso. La durata non può superare tre anni; in assenza di indicazione del termine, l'accordo si considera valido per un anno, e alla scadenza si intende tacitamente rinnovato alle medesime condizioni fino alla conclusione di un nuovo accordo.

Sections 13-16: Presentazione di una richiesta di modifica delle condizioni di lavoro

Il datore di lavoro o i lavoratori possono richiedere la modifica delle condizioni di lavoro notificando all'altra parte una richiesta scritta. La richiesta dei lavoratori deve essere sottoscritta con i nomi e le firme di almeno il quindici per cento dei lavoratori interessati, e ciascuna parte può nominare propri rappresentanti (nei limiti stabiliti dalla legge) incaricati di condurre le trattative in sua vece. Ricevuta la richiesta, le parti sono tenute ad avviare le trattative entro tre giorni. Qualora raggiungano un accordo, questo viene redatto in forma scritta, sottoscritto, registrato presso le autorità competenti e affisso nel luogo di lavoro.

Sections 21-26: Conciliazione, arbitrato e Comitato per le relazioni di lavoro

Se le trattative falliscono o non vengono avviate nei termini previsti, la questione diviene una controversia di lavoro e la parte interessata deve darne comunicazione al conciliatore, il quale è tenuto a tentare una composizione entro un breve termine stabilito dalla legge (cinque giorni, prorogabili). In caso di esito negativo della conciliazione, le parti possono concordare la nomina di uno o più arbitri per le controversie di lavoro. Nelle attività e nei servizi di primaria importanza, la controversia può essere deferita al Comitato per le relazioni di lavoro per una decisione vincolante, che il Comitato stesso è tenuto ad adottare entro il termine previsto dalla legge. La decisione dell'arbitro o del Comitato è vincolante per il periodo indicato, di regola non inferiore a un anno.

Sections 31, 34: Scioperi, serrate e tutela durante la controversia

Lo sciopero o la serrata sono legittimi soltanto dopo che la procedura di presentazione della richiesta sia stata esaurita e la conciliazione non abbia avuto esito positivo, e unicamente previa notifica scritta all'altra parte e al conciliatore con un preavviso di almeno ventiquattro ore. Scioperi e serrate sono vietati in taluni servizi di primaria importanza, e le autorità possono disporre la ripresa dell'attività nei casi che incidano sull'economia nazionale o sull'ordine pubblico. Per tutta la durata della fase di trattativa, conciliazione o decisione della richiesta, il datore di lavoro non può licenziare o trasferire i lavoratori coinvolti né i loro rappresentanti, salvo che ricorrano gravi motivi quali: disonestà, reato doloso ai danni del datore di lavoro, danneggiamento intenzionale, grave violazione del regolamento aziendale successiva a diffida scritta oppure abbandono ingiustificato del lavoro per tre giorni consecutivi.

Sections 45-53: Comitati dei lavoratori

I lavoratori di un luogo di lavoro che occupi cinquanta o più persone possono costituire un comitato dei lavoratori. Il datore di lavoro è tenuto a incontrarsi con il comitato almeno una volta ogni tre mesi, e in presenza di validi motivi anche con maggiore frequenza, al fine di discutere di benefici sociali, regolamento aziendale, reclami e misure di miglioramento delle condizioni di lavoro. Un membro del comitato dei lavoratori non può essere licenziato, trasferito o altrimenti sanzionato senza la previa autorizzazione del Tribunale del lavoro, disposizione che tutela i componenti del comitato da eventuali ritorsioni.

Sections 86-89: Sindacati e associazioni dei datori di lavoro

I lavoratori possono costituire un sindacato, e i datori di lavoro un'associazione di categoria, allo scopo di acquisire e tutelare gli interessi connessi alle condizioni di lavoro e di promuovere buone relazioni tra datori di lavoro e lavoratori. Il sindacato viene fondato da almeno dieci lavoratori, i quali presentano un progetto di statuto al Conservatore dei registri e ne ottengono l'iscrizione, che conferisce al sindacato personalità giuridica. Possono aderire a un determinato sindacato soltanto i lavoratori alle dipendenze del medesimo datore di lavoro o impiegati nel medesimo tipo di attività; i sindacati e le associazioni già registrati possono a loro volta federarsi in federazioni e confederazioni.

Sections 121-123: Pratiche di lavoro sleali

Il datore di lavoro non può licenziare un lavoratore, un rappresentante, un membro di comitato o un dirigente sindacale, né agire in altro modo a suo danno, in ragione della partecipazione di tale soggetto a legittime attività sindacali, della convocazione di assemblee, della presentazione di reclami, della resa di testimonianze, della presentazione di richieste o della partecipazione a trattative. Costringere un lavoratore a non iscriversi a un sindacato, ingerirsi nelle attività sindacali o rifiutarsi di trattare con un rappresentante legittimo costituiscono anch'esse pratiche di lavoro sleali vietate. Chi subisce una pratica di lavoro sleale può presentare un reclamo al Comitato per le relazioni di lavoro entro sessanta giorni, e il Comitato può disporre la reintegrazione nel posto di lavoro, il risarcimento del danno o altri provvedimenti.