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Codice Civile e Commerciale - Servitù

Civil and Commercial Code ss.1387-1401

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In breve

Gli articoli 1387-1401 del Codice Civile e Commerciale della Thailandia disciplinano la servitù, intesa come diritto reale soggetto a registrazione in forza del quale un fondo (servente) è permanentemente gravato a vantaggio di un fondo vicino (dominante), e ne regolano la costituzione, l'estensione, il contenuto, il trasferimento unitamente al fondo e l'estinzione.

https://www.thailandlawonline.com/thai-real-estate-law/1387-1401-civil-law-right-of-servitudes

1387: Nozione e costituzione della servitù

Un bene immobile può essere gravato da servitù, che obbliga il suo proprietario a vantaggio di un altro immobile: o a tollerare determinate attività sul proprio fondo, o ad astenersi dall'esercizio di alcune facoltà normalmente derivanti dal diritto di proprietà. I due fondi sono denominati servente (gravato) e dominante (beneficiario).

1388: Divieto di aggravamento del fondo servente da parte del proprietario dominante

Il proprietario del fondo dominante può utilizzare il fondo servente soltanto nella misura necessaria all'esercizio della servitù. Non può eseguire opere o apportare modifiche che aumentino il peso sul fondo servente oltre il diritto originariamente concesso, ed è tenuto a mantenersi nei limiti della servitù così come costituita.

1389: Il mutamento delle esigenze non amplia il diritto

Qualora nel tempo le esigenze del fondo dominante mutino, ciò di per sé non attribuisce al suo proprietario il diritto di imporre ulteriori obblighi al fondo servente. L'estensione della servitù rimane determinata dalle condizioni originarie di costituzione, indipendentemente da nuove circostanze o da accresciute esigenze del proprietario dominante.

1390: Il proprietario del fondo servente non può menomare la servitù

Il proprietario del fondo servente non deve compiere atti che riducano l'utilità della servitù o ne rendano più difficile l'esercizio. Conserva il diritto di proprietà, ma non può ostacolare, edificare o altrimenti interferire con l'uso convenuto di cui beneficia il fondo dominante.

1391: Diritto di realizzare e mantenere opere - spese condivise

Il proprietario dominante ha il diritto di eseguire le opere necessarie alla conservazione e all'esercizio della servitù, a proprie spese e arrecando il minor pregiudizio possibile al fondo servente, mantenendo tali opere in buono stato. Qualora anche il proprietario del fondo servente tragga vantaggio dalle stesse, partecipa alle spese di manutenzione in proporzione al beneficio ricevuto.

1392: Trasferimento della servitù all'interno del fondo

Se la servitù riguarda soltanto una parte del fondo servente, il proprietario di quest'ultimo può richiedere il trasferimento della servitù su un'altra parte, qualora tale spostamento gli sia effettivamente utile. Le spese del trasferimento sono a suo carico e non può effettuarlo se ciò rendesse l'esercizio della servitù meno comodo per il fondo dominante.

1393: La servitù segue il fondo dominante

Salvo diversa indicazione nell'atto costitutivo, la servitù si trasferisce automaticamente insieme al fondo dominante in caso di vendita o di costituzione di altri diritti su di esso. La servitù non può essere separata dal fondo dominante e disposta autonomamente, poiché esiste esclusivamente per la sua utilità.

1394: Divisione del fondo servente

In caso di divisione del fondo servente in più fondi, la servitù continua a gravare ciascuno di essi. Tuttavia essa non si estende al fondo sul quale, per sua natura, la servitù non può concretamente essere esercitata, pertanto i nuovi fondi non interessati dall'esercizio della servitù sono liberati dal vincolo.

1395: Divisione del fondo dominante

In caso di divisione del fondo dominante, la servitù continua a servire ciascuno dei nuovi fondi. Essa tuttavia non si estende al fondo a vantaggio del quale la servitù non può praticamente essere utilizzata, pertanto il diritto si conserva soltanto in favore dei nuovi fondi che possono effettivamente avvalersene.

1396: Acquisto da parte di un comproprietario a vantaggio di tutti

Se il fondo dominante è in comproprietà e uno dei comproprietari acquista la servitù o la conserva mediante l'esercizio dell'uso, il diritto è acquistato o conservato a vantaggio di tutti i comproprietari congiuntamente. In tal modo l'atto di un singolo comproprietario assicura la servitù all'intero bene comune.

1397: Estinzione per perimento del fondo

La servitù si estingue qualora il fondo servente o il fondo dominante perisca totalmente, ad esempio per erosione o altra perdita definitiva. Non appena uno dei due fondi cessa di esistere, il rapporto su cui la servitù si fondava non può più sussistere.

1398: Riunione della proprietà dei due fondi

Se il fondo servente e il fondo dominante passano in proprietà della stessa persona, tale proprietario ha il diritto di ottenere la cancellazione della trascrizione della servitù. Fino all'annotazione della cancellazione, la servitù conserva efficacia nei confronti dei terzi che possono fare affidamento sui registri pubblici.

1399: Estinzione per non uso decennale

La servitù si estingue qualora non venga esercitata in modo continuativo per dieci anni. I proprietari del fondo dominante devono pertanto esercitare periodicamente il proprio diritto, poiché il prolungato non uso della servitù può condurre alla perdita definitiva di tale diritto.

1400: Perdita e ripristino dell'utilità - beneficio parziale

La servitù si estingue quando cessa di arrecare qualsiasi utilità al fondo dominante, ma riprende vigore qualora la sua utilità venga successivamente ripristinata, a condizione che il termine di prescrizione estintiva non sia ancora decorso. Se permane soltanto un vantaggio trascurabile, il proprietario del fondo servente può ottenere la liberazione corrispondendo un'indennità.

1401: Acquisto della servitù per usucapione

La servitù può essere acquistata per usucapione, applicandosi in tal caso per analogia le norme sull'usucapione del diritto di proprietà. In pratica ciò significa che l'uso palese e continuativo del fondo altrui secondo le modalità proprie di una servitù, protratto per il periodo stabilito, può trasformarsi in un diritto soggetto a registrazione.